Maggiore aliquota Irpef e rinuncia alle detrazioni d’imposta: indicazioni INPS
Per il periodo d’imposta 2026 è possibile acquisire le richieste a partire dal 15 ottobre p.v (INPS - messaggio 3 ottobre 2025 n. 2916)
Maggiore aliquota Irpef e rinuncia alle detrazioni d’imposta: indicazioni INPS
Per il periodo d’imposta 2026 è possibile acquisire le richieste a partire dal 15 ottobre p.v (INPS - messaggio 3 ottobre 2025 n. 2916)
I beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta per reddito (art. 13, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), sono tenuti a darne comunicazione all'INPS ogni anno.
Anche per il periodo d'imposta 2026 è possibile acquisire le suddette richieste a partire dal 15 ottobre 2025.
Al riguardo, l'Istituto conferma che le relative richieste possono essere inoltrate compilando l'apposita dichiarazione online accedendo al servizio dedicato "Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d'imposta per reddito e per carichi di famiglia" disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.
Resta fermo che in assenza di esplicita comunicazione l'Inps, in qualità di sostituto d'imposta, procede ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d'imposta sulla base del reddito erogato.
E' interesse del sostituito comunicare all'Istituto, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d'imposta di riferimento, ancorchè lo stesso sia beneficiario dell'assegno unico universale.
In tale modo si rende possibile l'elaborazione, da parte dell'Istituto medesimo, della certificazione fiscale (CU 2026) con un prospetto dei familiari a carico correttamente completato, ciò che consente all'Agenzia delle Entrate di operare, a sua volta, la giusta attribuzione delle spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli nella dichiarazione precompilata.
Ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali, i figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poichè per gli stessi già percepisce l'assegno unico e universale o qualora il figlio abbia superato i requisiti anagrafici previsti.
di Francesca Esposito
Fonte normativa